Non solo amnistia e indulto
La dignità innata è valore non suscettibile di bilanciamento. Se siamo d’accordo su questo assunto (e non possiamo non esserlo alla luce dei documenti internazionali e della nostra Carta costituzionale), ogni strada deve essere perseguita per evitare la sua lesione. In ambito penitenziario, questa esigenza si traduce nella necessità di assicurare un’esecuzione della pena non disumana, da riguardare come vero e proprio diritto del detenuto ad avere diritti, strumentale per la realizzazione delle condizioni indispensabili all’esercizio degli “altri” diritti che la stessa normativa penitenziaria riconosce al recluso. Un diritto che si ricava agevolmente dall’art. 27, comma, 3 Cost. («le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»), letto anche alla luce degli artt. 2 e 3 Cost. (riconoscimento- garanzia dei diritti inviolabili, affermazione della pari dignità sociale e impegno della Repubblica a rimuovere le diseguaglianze anche in funzione del libero sviluppo della personalità di ciascuno). Un diritto che può dirsi “rafforzato” dalla previsione del divieto “inderogabile” della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, di cui all’art. 3 Cedu, per come letto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. “Rafforzato”, nel senso che la predisposizione di strumenti adeguati per la tutela di quel diritto è anche da riguardare come “obbligo internazionale” che lo Stato italiano è chiamato a osservare, secondo quanto richiesto pure dall’art. 117, comma 1, Cost.